È in vigore dal 15/07/2022 il Decreto Legislativo n.83/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1/07/2022 (def. correttivo bis), che modifica e integra il precedente n.14/2019 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Alcune delle novità principali:
Il D.Lgs. n.83/2022 è intervenuto sulla nozione di crisi definita come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”.
La nuova nozione abbraccia un periodo temporale più ampio, passando dai sei mesi originari ai dodici attuali, al fine di garantire più tempo per rilevare eventuali situazioni di squilibri e sollecitare una pronta reazione dell'imprenditore.
Il punto focale di tutto il processo è il nuovo obbligo che ricade sull’imprenditore, sia costituito in forma individuale (in questo caso si parla di misure) che societaria (in questo caso si parla di assetti), di istituire adeguate strutture organizzative per la rilevazione tempestiva della crisi.
Questo aspetto è rivoluzionario perché obbliga chiunque svolga un’attività imprenditoriale a dotarsi di un sistema gestionale proporzionato, ovviamente, alle dimensioni dell’impresa.
In ambito societario è previsto, inoltre, un incentivo per l’organo di controllo a segnalare eventuali fenomeni di crisi all’organo amministrativo, incentivo che si concretizza in una minore responsabilità solidale.
Lo scopo dello strumento, che ha natura negoziale e stragiudiziale, è quello di favorire l’emersione tempestiva della crisi. Ad esso può accedervi l’imprenditore che si trova in una situazione di squilibrio aziendale, purchè il risanamento possa essere ragionevolmente perseguito.
Ad affiancare l’imprenditore, nel processo di composizione negoziata, interviene l’esperto indipendente che assumerà il compito di agevolare le trattative con le parti in causa monitorando costantemente le attività. L’esperto dovrà essere dotato di requisiti professionali disciplinati dal Codice della crisi. L’accesso può essere preceduto, tuttavia, dalle segnalazioni operate dall’organo di controllo oppure dai quattro creditori pubblici qualificati.
L’accesso alla composizione negoziata avviene, da parte dell’imprenditore, tramite la presentazione di apposita istanza telematica istituita presso ogni CCIAA.
La piattaforma telematica è anche interoperabile nel senso che opera di concerto con le banche dati dell’Agenzia Entrate, Inps, Inail, Agente della riscossione (i quattro creditori pubblici qualificati) e la Centrale rischi della Banca d’Italia.
I software di Passepartout Mexal e Passcom offrono ai propri utenti un modello per la rilevazione periodica e tempestiva di fondati indizi di crisi con il quale, è possibile produrre periodicamente una relazione che raccoglie le attività di analisi svolte. Il modello è rivolto a tutti i soggetti tenuti a svolgere l’attività periodica di monitoraggio dei segnali di crisi, inclusi i professionisti incaricati del controllo.